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AFFISSO ALL’ALBO IL 25

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE

IL 22.12.2000 N. REG. 198 DEL 22.12.2000

SCADE IL 22.01.2001

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI

D.R. n. 11042

I L R E T T O R E

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto di autonomia pubblicato nel n. 183 Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30.10.1996;

VISTE le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l’art. 51, comma 6;

VISTO il D.M. 11 febbraio 1998 "Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca";

VISTO il Regolamento per l’attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 127;

VISTO il Regolamento che disciplina i rapporti di collaborazione alla ricerca emanato con DD.RR. nn. 6915, 7892 e 6025, rispettivamente del 21 settembre 1998, 26 ottobre 1998 e 24 luglio 2000;

VISTI i verbali delle strutture e degli Organi competenti in materia di assegni di ricerca;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 7 gennaio 1999 di attivazione di assegni di ricerca rinnovabili;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23 maggio 2000 con la quale sono state attribuite le annualità alle aree scientifiche;

ACCERTATA la disponibilità del relativo onere economico;

CONSIDERATO che, a norma del vigente Statuto di autonomia, l’Università di Bari garantisce

l’uguaglianza e le pari opportunità tra uomini e donne;

D e c r e t a

Art. 1

Numero assegni di ricerca

Sono indette n. 81 procedure selettive pubbliche, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 81 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (d’ora in poi denominati "assegni") di cui ai progetti indicati nell’Allegato A che fa parte integrante del presente bando.

Le aree scientifiche, i settori scientifico-disciplinari, i titoli di programmi di ricerca, la durata e la sede di svolgimento dell’attività di cui all’assegno, il programma del colloquio, sono indicati nel succitato Allegato A.

I progetti di ricerca sono disponibili, presso le relative sedi di svolgimento.

 

Art. 2

Durata, rinnovo ed importo degli assegni

Gli assegni hanno una durata iniziale indicata nell’Allegato A e possono essere rinnovati sino ad un massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare dell’assegno ha già conseguito il titolo di dottore di ricerca.

Il rinnovo dell’assegno è deliberato dal Comitato di Area competente, su richiesta del Dipartimento assegnatario, che avrà valutato l’attività svolta dal beneficiario, previa delibera del Senato Accademico di attribuzione di annualità all’area scientifica di riferimento, sentito il Consiglio di Amministrazione per la copertura finanziaria.

L’importo lordo annuo degli assegni di ricerca, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione, è determinato in £.25.000.000=.

L’importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

L’importo dell’assegno, come sopra determinato, può essere integrato con borse di studio finanziate da istituzioni nazionali o straniere, al fine di integrare l’attività di ricerca di cui trattasi con soggiorno-soggiorni all’estero.

Per i soggiorni all’estero non può, comunque, gravare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio d’Ateneo.

L’importo dell’assegno potrà essere, altresì, integrato nell’entità che le Aziende del S.S.N., assumendone l’onere, abbiano concordato con l’Università di Bari per avvalersi dell’attività assistenziale svolta dal titolare dell’assegno stesso in connessione allo svolgimento dell’attività di ricerca dovuta.

 

Art. 3

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell’ambito dell’espletamento della loro attività di ricerca. L’importo dei relativi premi è detratto dall’assegno spettante a ciascun titolare.

 

Art. 4

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca e i laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al progetto per il quale si concorre.

I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli sopra citati in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione.

Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi sono richiesti:

1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

2) Età non superiore ai trentacinque anni;

3) Idoneità fisica alla collaborazione. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori delle procedure selettive, in base alla normativa vigente;

4) I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

 

Art. 5

Domanda e termine

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e corredata dei titoli di cui all’art. 6, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari, P.zza Umberto I, 1 – 70121 BARI, Area Personale Docente – Settore VI e dovrà essere chiusa in busta su cui siano indicati chiaramente, oltre al destinatario, nome e cognome, indirizzo del candidato, numero d’ordine del programma di ricerca così come indicato nell’Allegato A.

Essa va presentata direttamente o inviata a mezzo raccomandata a.r. entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

Della data di invio fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante ovvero il timbro di accettazione della Direzione Amministrativa dell’Università di Bari.

Coloro che aspirano a partecipare per più programmi di ricerca sono tenuti a produrre domanda e relativa documentazione per ciascun programma.

Nel caso in cui la domanda faccia riferimento a più programmi di ricerca, si riterrà valida esclusivamente per il primo programma indicato.

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al bando.

La firma in calce alla domanda non è sottoposta ad autentica.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:

 

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di essere in possesso di diploma di laurea italiana o del titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equivalente in base ad accordi internazionali oppure con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico n. 1592/1933; la data e l’Università presso cui il titolo è stato conseguito e la votazione riportata;

h) il titolo di dottore di ricerca se posseduto, nonché la data di conseguimento e l’Università sede amministrativa del corso; nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca sia stato conseguito all’estero è necessario che il candidato dichiari di aver ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 382/80;

i) di prestare o non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni;

j) di avere l’idoneità fisica alla collaborazione. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio;

k) la conoscenza di una lingua straniera scelta fra quelle ufficiali degli Stati membri dell’Unione Europea o della lingua specificata per il progetto per cui si concorre; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

l) la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente bando. Ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Università.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

 

 

 

Art. 6

Titoli e curriculum professionale

Gli aspiranti devono allegare alla domanda, anche in fotocopia, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto a), del Regolamento di attuazione della L. 15 maggio 1997, n.127, i sottoelencati titoli:

a) certificato di laurea, con la indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell’esame di laurea;

b) certificato comprovante l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca se in possesso;

c) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e professionale;

d) elenco in duplice copia dei titoli allegati;

e) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.

I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione devono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande.

E’ in facoltà dell’interessato allegare alla domanda, in luogo dei titoli, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto a), del Regolamento di attuazione della L. 15 maggio 1997, n.127.

Con riferimento alle pubblicazioni che si ritengono utili presentare al fine della procedura selettiva, il candidato, in luogo di quelle originali, dovrà altresì allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui si attesti la conformità all’originale. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del D. L.lg. 31 agosto 1945, n. 660. Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.

Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti che non siano allegati alla domanda ovvero che siano stati già prodotti a questa Università.

I criteri di valutazione dei titoli dovranno essere determinati dalle Commissioni giudicatrici entro i limiti sotto indicati:

50 punti complessivi così ripartiti:

  • 10 punti per il dottorato di ricerca attinente ai settori scientifico-disciplinari per i quali si concorre, ovvero, in alternativa, 2 punti per ogni anno di attività effettivamente prestata, alla data di scadenza del bando, in qualità di dottorando;

  • fino a 5 punti per il voto di laurea così determinati: fino a 107/110 = 0 punti

108/110 = 1 punto

109/110 = 2 punti

110/110 = 3 punti

110/110 con lode = 5 punti

  • fino ad un massimo di complessivi 5 punti suddivisi per le seguenti tipologie di titoli: masters, corsi di perfezionamento post-laurea e diplomi di specializzazione attinenti il/i settore/i scientifico-disciplinari per cui si concorre;

  • fino ad un massimo di complessivi 5 punti per borse di studio o per attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati attinenti il/i settore/i scientifico-disciplinari per cui si concorre tenuto conto delle annualità della stessa. Le frazioni di anno saranno valutate proporzionalmente;

  • fino ad un massimo di 25 punti per pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, attinenti al/ai settore/i scientifico-disciplinari per cui si concorre.

I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno conseguito relativamente alla presentazione dei titoli posseduti, almeno 10 punti dei 50 disponibili.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli Studi di Bari.

Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, la valutazione dei titoli sarà comunicata contestualmente alla convocazione a sostenere il colloquio.

 

Art. 7

Colloquio

Il colloquio sarà inteso ad accertare l’attitudine alla ricerca del candidato.

Esso verterà sul programma di esame indicato nell’Allegato A per ogni specifico progetto di ricerca.

La commissione esaminatrice, prima dell’inizio della prova di esame, determinerà i quesiti da sottoporre ai candidati; tali quesiti saranno estratti a sorte da ciascun candidato.

Per il colloquio la commissione ha a disposizione 50 punti; la prova non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 30 punti dei 50 disponibili.

La comunicazione in ordine alla data, luogo e ora in cui si terrà il colloquio sarà inviata al candidato almeno 20 giorni prima dello svolgimento dello stesso, con raccomandata a.r..

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati e provvede per l’affissione nella sede dell’esame.

Art. 8

Commissione esaminatrice

Ai fini della selezione per il conferimento degli assegni la Commissione è composta dal responsabile scientifico della ricerca e da due commissari, nominati dal Rettore, all'interno di una rosa di due nominativi proposti dalle strutture interessate per ogni fascia, diversa da quella del responsabile scientifico, anche esterni all'Università degli Studi di Bari, , afferenti ai settori scientifico disciplinari interessati.

La Commissione deve:

- predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio;

- formulare una graduatoria dei candidati con il relativo giudizio finale da affiggere nella sede in cui si svolge il colloquio.

 

Art. 9

Formazione delle graduatorie di merito

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Verranno predisposte n. 81 graduatorie di merito, in ragione delle differenti tipologie e peculiarità degli assegni di ricerca.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto conseguito nel colloquio.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane.

In caso di ulteriore parità per anzianità, si procederà con sorteggio alla presenza degli interessati, all’uopo convocati.

Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del Rettore e verranno utilizzate in caso di rinuncia dei vincitori o di decadenza dal diritto al conferimento per mancata accettazione dell’assegno per le ipotesi indicate nell’art. 11.

Gli assegni, in tal caso, verranno conferiti ai candidati che, nel rispetto dell’ordine delle rispettive graduatorie, risultino collocati immediatamente dopo il vincitore.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alle procedure selettive di cui al presente bando, per cui la graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti commi.

Per garantire idonea pubblicità delle suddette graduatorie, le stesse verranno affisse, per un periodo non inferiore a 30 giorni, all’albo ufficiale dell’Università di Bari.

 

Art. 10

Trattamento dei dati

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Università di Bari a norma della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità di gestione delle procedure selettive di cui al presente bando.

Dopo il conferimento degli assegni di ricerca l’Università di Bari restituirà a ciascun candidato, a spese dei destinatari, le pubblicazioni, atti e documenti ad essa trasmessi.

 

Art. 11

Conferimento degli assegni di ricerca

I vincitori delle procedure selettive saranno invitati ad autocertificare i seguenti Stati, fatti e qualità personali:

1) atto di nascita;

2) godimento dei diritti politici; i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;

 

3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

4) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario i vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa (anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi). I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono autocertificare altresì di non aver riportato condanne penali nello Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano;

5) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

6) la propria posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari;

7) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.

I vincitori saranno altresì tenuti a produrre, all’atto del conferimento del contratto, un certificato medico rilasciato dall’unità sanitaria locale o da un medico militare o dall’ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l’idoneità fisica e psichica alla collaborazione. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l’imperfezione stessa menomi l’attitudine alla collaborazione suddetta. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l’accertamento sierologico del sangue previsto dall’art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi dovranno produrre, ai sensi dell’art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l’invalidità, per natura e grado, non può essere di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L’amministrazione si riserva comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte del medico del lavoro competente ai sensi della legge n. 626/1994.

I vincitori in servizio presso pubbliche amministrazioni dovranno produrre documentazione attestante il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.

I vincitori che esercitano attività libero professionale o abbiano in corso rapporti di lavoro incompatibili dovranno presentare dichiarazione di opzione per l’assegno, pena la decadenza dal diritto al conferimento dell’assegno stesso.

Prima della stipula del contratto potrà essere richiesta autorizzazione alla prosecuzione delle attività ritenute non assolutamente incompatibili nell’art. 13. In caso di parere negativo il vincitore dovrà cessare l’attività, pena la decadenza dal diritto all’assegno.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai vincitori della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte dell’Università di Bari, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

I vincitori della presente procedura selettiva saranno altresì tenuti a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l’autenticità dei titoli presentati.

In mancanza di rilascio di detta dichiarazione sostitutiva di notorietà, gli stessi saranno tenuti a presentare i titoli in originale o in subordine a regolarizzarli in bollo, ai sensi di quanto disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 370.

Decadono dal diritto all’assegno coloro che, entro il termine fissato dall’amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento dell’assegno, si trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire un certificato dell’autorità militare, nel quale dovrà essere

anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso. Il titolare dell’assegno dovrà comunque iniziare l’attività di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello di congedo.

Eventuale differimento della data di inizio dell’attività e di godimento dell’assegno verrà consentito a chi documenti di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dettata per le lavoratrici madri.

Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Con i vincitori verranno stipulati contratti di diritto privato a tempo determinato della durata indicata nell’allegato A. Tali contratti non configurano in alcun modo contratto di lavoro subordinato.

 

 

 

Art. 12

Compiti e valutazione

I compiti del titolare dell’assegno di ricerca sono determinati nel contratto individuale e sono svolti sotto la direzione del tutor, nominato ai sensi dell’art. 10 del R.A. dal Consiglio di Dipartimento, responsabile dell’attività di ricerca che deve essere svolta dal titolare dell’assegno.

Il contratto dovrà, comunque, prevedere che il soggetto titolare dell’assegno partecipi al programma di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell’esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche, in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore e che non svolga un’attività di mero supporto tecnico alla ricerca.

Al titolare di assegno non potrà essere affidata alcuna attività didattica. E’ consentita una limitata attività scientifico-seminariale.

Il Rettore, su richiesta della struttura interessata, potrà autorizzare soggiorni all’estero presso una o più qualificate Università o enti di ricerca, qualora istituzioni nazionali o straniere concedano borse di studio al fine di integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni o, comunque, quando il soggiorno non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio d’Ateneo. Il periodo di soggiorno/soggiorni all’estero non può superare complessivamente la durata di 12 mesi. Il titolare dell’assegno dovrà, al rientro, documentare, con specifica attestazione, l’attività svolta presso dette istituzioni straniere. I titolari di assegni potranno essere rimborsati delle spese inerenti a partecipazione a Convegni e Seminari a carico dei finanziamenti dei progetti di ricerca ai quali partecipano.

I titolari di assegni per le scienze medico-cliniche, che siano laureati in Medicina e Chirurgia o odontoiatria e protesi dentaria e che siano in possesso di abilitazione all’esercizio della professione, debitamente documentata, possono svolgere attività clinica solo se strettamente connessa e necessaria allo svolgimento del programma di ricerca oggetto del contratto.

L’attività è svolta previa formalizzazione di un accordo tra l’Università di Bari e l’Azienda del Servizio Sanitario Nazionale interessata, che dovrà assumere a suo carico l’eventuale onere economico aggiuntivo per la specifica prestazione assistenziale, determinato in considerazione della integrazione di norma attribuita al personale ricercatore non confermato alla posizione iniziale, nonché per il trattamento assicurativo integrativo consequenziale.

L’attività svolta dal titolare dell’assegno sarà oggetto di una relazione presentata dallo stesso al tutor che annualmente la sottoporrà al Consiglio del Dipartimento interessato, cui spetta la valutazione dell’attività di collaborazione dovuta. In caso di inadempienze, il consiglio del Dipartimento interessato informa il Senato Accademico, che decide sulla eventuale risoluzione del rapporto.

Della valutazione si terrà conto, altresì, ai fini del rinnovo del contratto.

 

 

 

Art. 13

Incompatibilità, diritti e doveri

Non è ammesso il cumulo di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, attività di ricerca dei titolari di assegni.

Per tutta la durata del contratto, al titolare dell’assegno, è inibito lo svolgimento, in modo continuativo, di rapporti di lavoro, nonché l’esercizio di attività libero-professionali.

E’ consentito l’esercizio di attività occasionali e di breve durata che non siano in conflitto con l’attività svolta in qualità di titolare di assegno di ricerca. L’esercizio di attività compatibile è preventivamente autorizzata dal Rettore, su conforme parere del consiglio del Dipartimento sede del progetto di ricerca.

Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli Enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’art.8 del D.P.C.M. 30.12.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quello di ruolo presso l’ENEA e l’ASI.

I titolari di assegno non potranno comunque assumere incarichi di docenza universitaria ufficiale o integrativa. L’assunzione di detti incarichi comporta la risoluzione automatica del contratto come specificato nell’art. 14 del presente bando.

E’ consentito svolgere o continuare a svolgere un’attività lavorativa resa a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, fermo restando l’obbligo dell’integrale assolvimento dei propri compiti.

Il conferimento dell’assegno non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università e degli altri enti di cui al primo periodo del comma 6 dell’art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il titolare che presti servizio presso amministrazioni pubbliche dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni.

L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza, fermo restando che l’intera durata dell’attività e l’importo dell’assegno non possono essere ridotti a causa delle suddette interruzioni.

La sospensione dell’attività e dell’assegno per servizio militare, civile o richiamo alle armi è disposta con decreto del Rettore, previa documentata richiesta del titolare dell’assegno.

Per il periodo di interruzione obbligatoria per gravidanza e puerperio, la titolare dell’assegno ha diritto a percepire, durante la sospensione, l’indennità di maternità di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 27 maggio 1998.

In caso di sospensione dovuta ad infortunio subìto durante il servizio, il titolare dell’assegno percepisce l’intera indennità prevista per la collaborazione e ha diritto alla conservazione del posto per la durata del contratto.

Il titolare dell’assegno può assentarsi per malattia, con diritto alla retribuzione e senza necessità di recupero, per n. 15 giorni anche continuativi in un anno.

Il titolare dell’assegno ha diritto ad un permesso di n.. 15 giorni non retribuiti, in occasione del suo matrimonio.

 

 

 

Art. 14

Risoluzione del rapporto

 

 

Il contratto può essere risolto in esecuzione di deliberazione del Senato Accademico su segnalazione del Dipartimento interessato e sentito l’interessato, in caso di grave inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti, ovvero quando l’assenza per malattia risulti superiore, nell’arco della durata del contratto, a 90 giorni.

Le assenze verificatesi durate l’arco della durata del contratto originario non si sommano a quelle del contratto rinnovato.

Il contratto si risolve automaticamente nelle seguenti ipotesi:

  • ingiustificata sospensione dell’attività per un periodo di 10 giorni;

  • grave violazione del regime di incompatibilità di cui all’art. 13 del presente bando;

  • valutazione negativa sull’attività di ricerca svolta, espressa dal Senato Accademico.

Art. 15

Recesso e preavviso

In caso di recesso dal contratto, il titolare dell’assegno è tenuto a dare un preavviso pari a sessanta giorni.

In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente al rateo di assegno per il periodo di preavviso non dato.

Il termine da rispettare per il preavviso, nonché l’ammontare dell’indennità, possono essere ridotti, a discrezione del Senato Accademico, su parere del Dipartimento interessato, nell’ipotesi di recesso del collaboratore per giusta causa o giustificato motivo.

Art. 16

Pubblicità

 

Il presente bando verrà pubblicato mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università di Bari, p.zza Umberto I n. 1, e all’albo del Dipartimento presso cui sono attivati gli assegni di ricerca.

Art. 17

Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.

 

 

 

Bari,

I L R E T T O R E

(prof. Giovanni Girone)

Created by a.ceglie
Contributors :
Last modified 27-12-2004 19:20 PM